Cassazione Civile Sezione III 19 gennaio 2018 n. 1272: è sempre e soltanto l’accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.
Il fatto.
Un danneggiato da sinistro stradale si vedeva rigettare la domanda in primo grado. La domanda veniva accolta in sede di gravame, sebbene il Tribunale respingesse la richiesta del danno da lesione del rachide cervicale non suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo.
La decisione.
Con sentenza del 26 settembre 2016 n. 18773, la Suprema Corte si era già espressa in argomento. L’art. 139 comma II del d. lgs 209/2005 definisce il danno biologico e le condizioni d risarcimento: “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Quella sentenza pervenne alla conclusione che, anche alla luce della necesità dell’ accertamento clinico strumentale obiettivo, i criteri di accertamento del danno biologico non sono «gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis» in modo da condurre ad una «obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)».
La Corte dà continuità al precedente arresto e ulteriori precisazioni.
Scopo della norma è quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento. Tuttavia, il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale; come già ha avvertito la citata sentenza n. 18773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.
“L’accertamento medico -afferma la Corte – non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza. La norma positiva, ad avviso del Collegio, non va interpretata in questo modo, bensì nel senso, come detto, di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede … l’accertamento clinico strumentale sarà … con ogni probabilità, lo strumento decisivo che consentirà al c.t.u., fermo restando il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista, di rassegnare al giudice una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile, che è ciò che la legge attualmente richiede”.
La Corte va a dettare il principio: “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3 – ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».
Avv. Carmine Lattarulo ©
La radiografia non è esclusivo mezzo di prova delle lesioni cervicali
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