Cassazione Civile Sent. Sez. 3 20 agosto 2018 n. 20786: prevale il particolare interesse pubblico della tutela sociale dei danni, dettato dalla linea di tendenza del diritto europeo, contro la disposizione dell’art. 1917 cod. civ. che stabilisce, invece, l’esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi.
Il fatto.
Il Tribunale accoglieva la richiesta risarcitoria di un danneggiato a seguito di sinistro verificatosi mediante un doloso investimento, posto in essere attraverso una manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva per la quale era stata riconosciuta la colpevolezza in sede penale per tentato omicidio. La Corte di appello accoglieva invece l’impugnazione dell’impresa assicuratrice. Gli eredi del danneggiato, mel frattempo deceduto, ricorrevano in Cassazione.
La decisione.
Con sentenza 14648.2011, il Supremo Collegio affermò che, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.
Pertanto, chiamata a decidere in sede civile sul giudizio di colpevolezza, la Cassazione ha dato continuità a precedente orientamento, ribadendo che in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera (principio già affermato in Cass. 19368/2017).
Tale pronuncia, che ha condivisibilmente affermato il principio di assoluta specificità del sistema della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale rispetto alla generale disciplina prevista dagli artt. 2043 e segg. c.c, ha dato risposta positiva al quesito concernente l’operatività del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli nelle ipotesi in cui la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un’arma che non, appunto, ad un mezzo di trasporto.
A seguito di un compiuto excursus della giurisprudenza interna e comunitaria (in particolare richiamando Cass. 4798/1999 che ebbe modo di chiarire che il Fondo di garanzia per le vittime della strada doveva rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatto doloso, fornendo una prima apertura verso la preminente tutela del danneggiato), la Corte ha rimarcato il “particolare interesse pubblico della tutela sociale dei danni derivati dalla circolazione stradale” e della linea di tendenza del diritto europeo nel senso del riconoscimento del prevalente interesse del danneggiato ad essere ristorato nel danno subito, nonché, in particolare, la compatibilità dell’obbligo assicurativo a tutela del terzo danneggiato con la disposizione dell’art. 1917 cod. civ. che stabilisce, invece, l’esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi.
In particolare, è stato dato risalto alla distinzione tra il rapporto tra assicuratore ed assicurato ed il rapporto tra assicuratore e danneggiato, che ha invece connotazioni pubblicistiche”. Per cui, nel sottolineare “l’allarme sociale suscitato dalla gravità e frequenza degli incidenti connessi con la circolazione dei veicoli”, venne rilevato che la legge tutela il danneggiato anche nell’ipotesi in cui un contratto di assicurazione non sia stato neppure stipulato (art. 19, primo comma, lettera b, della legge n. 990 del 1969), oppure nella ipotesi di un differente uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere” (Cass. 10301/2009; Cass. SU 8620/2015; CGCE, C-162/2013, n° 162/2014).
Carmine Lattarulo ©