Cassazione Civile Sez. III 30 novembre 2018 n. 31009.: lo spazio sufficiente non riguarda soltanto la distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.
I fatti.
Una conducente di velocipede veniva investita da un autocarro, rimasto non identificato, riportando gravi lesioni. Il Tribunale riconosceva l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro rimasto ignoto. Il Fondo di garanzia impugnava la sentenza e la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l’appello promosso dal Fondo, riconoscendo un concorso di colpa. La conducente del velocipede ricorreva in cassazione.
La decisione.
L’art. 148 comma 3 del codice della strada prevede che: “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”. Senonchè, la Cassazione si era già pronunciata, anche in sede penale, (cfr., ex pluris, Cass. Pen. Sez. IV, 12.4.1966, 17.12.1982; 2.3.1984; 1.10.1987) affermando che il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.
Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipide o il motociclo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente é tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno.
Alle medesime conclusioni è dato pervenire, secondo la Corte, interpretando l’art. 106 comma 1 c.d.s., che, in tema di sorpasso, richiede “spazio libero sufficiente” [invero, si tratta dell’art. 148 comma 2 lett. d) c.d.s., che così recita: “il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonchè della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare”]. Detta espressione, invero, deve essere intesa e riferita non soltanto alla distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata. Pertanto, ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo, il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo, perché il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza: infatti, il conducente non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa.
Av. Carmine Lattarulo ©
Il sorpasso deve tenere conto anche della distanza laterale tra i due veicoli
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