Cassazione Civile Sez. III 10 ottobre 2019 n. 25426: non rileva la mancanza del vaglio critico del dibattimento, potendo la parte contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti.
Il fatto.
Si discute sulla valutazione del credito da prestare a due versioni discordanti di un teste oculare rese dinanzi ai carabinieri, prima, e dinanzi al giudice, successivamente nel processo. Sovente accade che testimoni oculari, che abbiano rilasciato le proprie dichiarazioni alle forze dell’ordine intervenute all’evento, cambino la propria versione dei fatti dinanzi al giudice. Si tratta di valutare se debba prestarsi credito a quelle fornite dinanzi alle forze dell’ordine, perché rese nell’immediatezza e quindi foriere di lucida verità, ovvero di attendere quelle rese dinanzi al giudice, che, lungi dall’essere postume, sono raccolte nella ritualità e garanzia data dal processo
La decisione.
Nel solco del principio generale, secondo il quale la valutazione delle risultanze delle prove, del giudizio sull’attendibilità dei testi e della scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sul piano formale, le dichiarazioni rese dalle parti o dai terzi agli agenti di polizia si qualificano come prove atipiche in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale.
Quanto al loro contenuto, non si può ritenere tuttavia che abbiano il valore di semplici presunzioni, perché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, ad esempio, anche le prove raccolte in un procedimento penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. Civ. Sez. Lav. 30/01/2013 n. 2168).
Non è d’altro canto preclusa la prova testimoniale contro le attestazioni, recepite nei verbali annessi al rapporto della polizia giudiziaria, le quali, assolvendo alla funzione – diversa da quella propria dell’atto pubblico – di informativa all’autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggette, ai sensi dell’articolo 116 cod. proc. civ., alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali.
Avv. Carmine Lattarulo ©
Le dichiarazioni testimoniali rese dinanzi ai carabinieri prevalgono su quelle difformi rese dinanzi al giudice
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