Cassazione Civile Sez. VI 15 giugno 2020 n. 11549: non rileva la buona conoscenza del mercato dell’investitore.
La questione.
La peculiare propensione al rischio, nonché l’abitualità operativa dell’investitore, sono ragioni di esonero dell’intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione?
La decisione.
E’ sempre necessario acquisire l’effettiva consapevolezza del cliente all’investimento, di talchè, in assenza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma dell’operazione non ha attuazione (Cass., 31 agosto 2017, n. 4727; Cass., 27 aprile 2018, n. 10286; Cass., 16 febbraio 2018, n. 3914; sull’onere di informazione specifica e dettagliata, cfr, ex multis, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28175; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936; Cass., 11 giugno 2019, n. 15709).
E non rileva affatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi, perché egli ha il diritto di selezionare tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli (Cass., 4 aprile 2018, n. 8333).
La prestazione dell’informazione, circa margini e termini di rischio di una specifica operazione, si pone come momento in sé funzionale a che l’investitore vada a considerare (rectius: a riconsiderare) gli effettivi suoi interessi e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi, con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti» (Cass., 8 ottobre 2018, n. 24393).
Nemmeno la buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall’esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell’intermediario: la «buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere (Cass., 4 aprile 2018, n. 8333): proprio perché frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la «buona conoscenza» dell’investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell’intermediario.
Tanto più elevato è il rischio dell’investimento – ha puntualmente sottolineato il Supremo Collegio in Cass., n. 10286/2018 – tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire da parte dell’intermediario, per far sì che l’investitore non corra un rischio che presumibilmente non si sarebbe assunto (Cass., 14 novembre 2018, n. 29353; Cass., n. 10286/2018).
Ai sensi dell’art. 21, ma soprattutto dell’art. 23 comma VI d.lgs. n. 58/1998, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (cfr., Cass., 20 giugno 2019, n. 29106; Cass., 16 febbraio 2018, n. 3914; Cass., 18 maggio 2017, n. 12544; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4727; Cass., n. 29353/2018; Cass., n. 10286/2018).
Avv. Carmine Lattarulo ©
L’esperienza dell’investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi
Articolo precedente