Cassazione Civile Sez. VI 3 settembre 2020 n. 18284: fine del regime probatorio che individuava nel rapporto delle autorità la prova legale della carenza di garanzia assicurativa.
Prima di questa pronuncia, la dimostrazione della scopertura assicurativa poteva avvenire quasi esclusivamente mediante il rapporto delle autorità intervenute. Ebbene, questa prassi è stata finalmente ritenuta erronea dal Supremo Collegio, che ha ritenuto valida anche la prova testimoniale. Infatti nella specifica materia non sussiste un particolare regime probatorio, nel quadro del principio espresso nell’art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove, salvo che non abbiano natura di prova legale. Infatti, il giudice ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi il valore preminente. Il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.
La Cassazione ricorda un secondo mezzo di prova nell’accertamento della scopertura assicurativa, come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 che ha introdotto l’art. 142 bis del codice delle assicurazioni, secondo il quale il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo 154 (Consap) le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
Avv. Carmine Lattarulo ©