Cassazione Civile Sez. VI 3 dicembre 2020 n. 27624: la contestazione non deve essere generica, ma specifica.
La Suprema Corte abbozza una distinzione tra documento giuridico e documento non giuridico, sebbene nel nostro ordinamento positivo manchi persino una definizione giuridica di documento: il legislatore ha sempre rivolto la propria attenzione non al documento in sé, quanto alla rilevanza che esso può avere sul piano probatorio, tant’è che, anche nel codice civile, i due documenti per eccellenza, l’atto pubblico e la scrittura privata, vengono collocati sotto la voce “prova documentale”. Mancando dunque un esplicito supporto normativo per arrivare ad una nozione giuridica di documento, ci si affida alla dottrina: secondo Francesco Carnelutti, il documento è una “cosa che fa conoscere un fatto”. Per altri autori, N. Irti, ad esempio, è un opus risultato di un lavoro umano.
Ebbene, la Corte, nella sentenza in commento, si avventura in una distinzione tra documento giuridico e documento non giuridico. Il documento non giuridico, ad esempio della Corte, sarebbe la fotocopia incompleta di un atto non sottoscritto e non avrebbe, quindi, gli elementi per potersi considerare documento. Il documento giuridico, secondo la Corte, sarebbe il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo (come se la copia fotostatica di un documento di parte non avesse più alcuna efficacia) e solo in questo caso il convenuto avrebbe l’onere di contestazione specifica: “in questo caso – afferma – la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l’unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto”.
Sebbene la sentenza lasci molto perplessi sul concetto di documento giuridico e documento non giuridico, quando, come detto, non esiste neppure una definizione di documento nell’ordinamento, si apprezza per incidere nel solco già segnato dell’onere di contestazione non generica, ma specifica, solco banalizzato da una minoritaria giurisprudenza di merito. Secondo l’art. 167: “nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese …”. In assenza di contestazioni, l’attore non deve articolare prove. Lo dispone l’art. 115: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il ritardo della eccezione ha quindi due effetti: costituisce prova per l’avversario ed esita in irritualità, perchè, diversamente, sollevata oltre il termine, violerebbe le regole del contraddittorio, perchè l’attore non può, in quella sede, articolare adeguati mezzi istruttori. La contestazione deve, peraltro, essere specifica, come insegnato in precedenti arresti: “la individuazione dei fatti che controparte ha l’onere di provare non può limitarsi a una generica affermazione della infondatezza della pretesa creditoria, ma deve avere a oggetto i suoi fatti costitutivi, emergenti dalle allegazioni dell’attore” (Cass. Civ. Sez. II 28 settembre 2017 n. 22701; Cass. Civ. Sez. Lav. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. Civ. Sez. I 28 gennaio 2015 n. 1609; Cass. Civ. Sez. III 5 marzo 2009 n. 5356; Cass. Civ. Sez. II 13 febbraio 2008 n. 3474; Cass. Civ. Sez. III 06 febbraio 2004 n. 2299).
Avv. Carmine Lattarulo ©