Cassazione Civile Sez. VI 26 maggio 2021 n. 14453: compete il risarcimento a colui che, pur non essendo persona offesa dal reato, ha comunque subito un danno derivante dalla ingiusta condotta.
La questione.
Per essere risarciti dal danno morale, è necessario rivestire la qualità simultanea di persona offesa dal reato e soggetto danneggiato, oppure rileva soltanto essere soggetto danneggiato?
La decisione.
La importante decisione trae origine da un episodio, purtroppo frequente, in cui un paziente si recò presso la guardia medica, che si oppose alla richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore che, successivamente, risultò essere un infarto al miocardio, risoltosi fortunatamente bene.
Va distinta la persona offesa dal reato dal soggetto danneggiato dallo stesso. La persona offesa è esclusivamente il soggetto titolare del bene giuridico protetto (o dell’interesse tutelato), ex art. 90 c.p.p.. Nell’ipotesi di omissione di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., il bene giuridico tutelato è esclusivamente il buon andamento della pubblica amministrazione e, segnatamente, il suo regolare funzionamento nella fase di realizzazione dei suoi compiti istituzionali, per cui la persona offesa è esclusivamente la P.A. (ex multis Cass. Pen. 29/10/2019, n. 47114).
Il soggetto danneggiato dal reato è, invece, ogni soggetto che dal reato nel caso concreto abbia subito un danno. Ne consegue che l’individuazione della persona offesa non esaurisce l’individuazione di ogni possibile danneggiato civile dal reato, dovendo quest’ultimo essere accertato con riferimento al caso concreto (cfr Cass. 23/04/1999, n. 4040).
Né vi è ragione logica o giuridica per negare il risarcimento del danno morale al danneggiato che non sia anche persona offesa dal reato, non essendo tale limitazione giustificata:
1. dall’art. 185, comma secondo, cod. pen. che, nel prevedere che «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui», postula solo l’esistenza di un nesso causale tra il reato e il danno, patrimoniale o non patrímoniale che sia, ma non individua i soggetti danneggiati risarcibili;
2. dall’art. 74 cod. proc. pen. che espressamente riconosce ad ogni «soggetto al quale il reato ha recato danno» (dunque non solo alla persona offesa), il diritto di esercitare l’azione civile nel processo penale (attraverso la costituzione di parte civile) «per le restítuzioni e per il risarcimento del danno dì cui all’articolo 185 del codice penale» (il «danno di cui all’art. 185 cod. pen.» è anche quello non patrimoniale) (cfr Cass. n. 4040 del 1999).
Deriva dalle superiori considerazioni che sostenere che il malato non è persona offesa dal reato di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen. è tecnicamente corretto, ma privo di implicazioni pratiche, dal momento che il fatto che non sia persona offesa non esclude comunque che colui che è stato danneggiato dal reato possa richiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrímoniali.
Le Sezioni Unite, con arresti dell’11/11/2008, nn. 26972, 26793, 26794, 26795, indicarono che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un’ínterpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.:
1. quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rílevanza costituzionale;
2. quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
3. quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Allora, la risarcíbilità del danno non patrimoniale va ricondotta alla prima delle tre ipotesi sopra indicate (lett. a: danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato), con la conseguenza che la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale.
Quindi, si rivela insufficiente giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato constatando che esso non abbia leso l’integrità psicofisica del malato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall’ordinamento diversi da quello all’integrità psico-fisica, ancorché privi di rílevanza costituzionale (quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell’utenza).
Si precisi, per completezza, che l’evento di danno (ossia la lesione dell’interesse della persona) deve essere correlabile, secondo nesso di causalità materiale, al fatto illecito e il danno non patrimoniale non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento (danno-evento), ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all’evento dannoso devono comunque essere oggetto dì allegazione e prova (anche presuntiva).
Avv. Carmine Lattarulo ©
Danno morale anche a chi non è offeso dal reato
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