Cassazione Civile Sez. VI 23 settembre 2021 n. 25843: infatti, la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”.
La questione.
Si discute se un cittadino possa adire il giudice ordinario non solo per chiedere la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento di un danno causato dal difetto di manutenzione dell’opera pubblica, ma altresì per richiedere la condanna ad un “facere” della stessa pubblica amministrazione, a prescindere dalla richiesta del risarcimento del danno.
La decisione.
Viene qui riaffermato un principio già esposto dalle Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un. 03/02/2016 n. 2052; Cassazione civile Sez. Un. 04/10/2012 n. 16848; Cassazione civile Sez. Un. 21/06/2012 n. 10285; Cassazione civile Sez. Un. 14/03/2011 n. 5926; Cassazione civile Sez. Un. 21/11/2011 n. 24410; Cassazione civile Sez. Un. 22/12/2010 n. 25982; Cassazione civile Sez. Un. 13/12/2007 n. 26108; Cassazione civile Sez. Un. 21/04/2006 n. 9342; Cassazione civile Sez. Un. 14/01/2005 n. 599; Cassazione civile Sez. Un. 28/11/2005 n. 250361; Cassazione civile Sez. III 04/04/2019 n. 9318).
La pubblica amministrazione gode, si, di un potere discrezionale nella scelta delle opere da eseguire, non censurabile dal giudice ordinario, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza. Tuttavia, l‘inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”.
Non è di ostacolo l’art. 34 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (“sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”), che, appunto, devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia – giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale2, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta.
Ove la natura di manutenzione non sia ordinaria, bensì straordinaria (e quindi il carattere di straordinarietà amplierebbe il c.d. potere discrezionale della P.A. nella scelta delle opere da eseguire), sia pure rilevante per impegno di costi e di opere, ebbene, questa peculiarità non fa, tuttavia, venir meno la funzionalità dell’intervento alla gestione e conservazione del bene appartenente alla pubblica amministrazione, allo scopo di rispettare il precetto del “neminem ledere”. La rilevanza ed imponenza della manutenzione, della quale il privato lamenta l’omissione a tutela del proprio diritto, non vale a spostare la fattispecie nell’orbita dell’esercizio del potere autoritativo, posto che è sempre in questione il rispetto del precetto del “neminem ledere”.
Avv. Carmine Lattarulo ©
1 La natura pubblica del bene fonte della situazione di danno (nella specie strada comunale) può comportare la devoluzione della controversia alla giurisdizione del g.a. solo se sia in predicato la destinazione del bene ad uso diverso da quello normativamente stabilito o il regime della sua circolazione giuridica; quando invece il bene viene in evidenza solo per la sua condizione causale del danno, nell’ambito del rapporto proprietario che su di esso ha la p.a., la giurisdizione del g.o. non può essere negata.
2 A seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/04, è stata dichiarata la parziale legittimità costituzionale dell’art. 34 d.lg. 80/1998 (nel testo novellato dall’art. 7 legge 205/00), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell’amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato.