Cassazione Civile Sez. III 10 febbraio 2022 n. 4357: l’assicuratore svolge un ruolo sociale e solidaristico, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi.
La questione.
Si discute se l’accezione di tardivo pagamento del premio, ai fini della copertura del rischio sia una difesa in senso stretto, oppura una mera difesa e quindi rilevabile, suppletivamente, anche d’ufficio.
La decisione.
Secondo il risalente indirizzo della Cassazione, al fine della sospensione dell’efficacia dell’assicurazione ai sensi dell’art. 190l cod. civ., il rilievo del mancato tempestivo adempimento del premio assicurativo – pur rientrando nella disponibilità della compagnia assicuratrice – non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, con gli effetti di cui all’art. 2697, comma secondo, cod. civ., ma di una mera difesa: con la conseguenza che all’assicuratore, che intenda farlo valere, incombe un mero onere di allegazione e che viceversa all’assicurato è fatto carico di provare, di fronte a tale difesa, anche il tempestivo pagamento del premio, quale elemento costitutivo della sua pretesa all’indennizzo (Cass. 24 gennaio 1986, n. 455; Cass. 23 gennaio 1987, n. 630).
Tuttavia, questa linea (secondo la quale il tardivo pagamento del premio sarebbe una mera difesa e non una eccezione in senso stretto) costituisce applicazione del principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3654; 19 dicembre 2006, n. 27132; 19 luglio 2004, n. 13344 ) e l’eccezione di inadempimento costituisce un’eccezione in senso stretto e non è pertanto rilevabile d’ufficio (Cass. 16 marzo 2011, n. 6168; 23 luglio 2010, n. 17424; 29 settembre 2009, n. 20870; 12 febbraio 2004, n. 2706; 20 settembre 2002, n. 13746; 5 agosto 2002, n. 11728; 29 settembre 1999, n. 10764; in motivazione Cass. Sez. U. 27 luglio 2005, n. 15661).
Questo conflitto delle due norme, in ambito probatorio, viene risolto dal Supremo Collegio, il quale ritiene che l’eccezione del tardivo pagamernto del premio sia una mera difesa e come tale rilevabile dal giudice d’ufficio, perchè il pagamento del premio assolve ed integra una funzione solidaristica dell’assicuratore, il quale, per restare attivo, deve avere ampia garanzia del pagamento effettivo e tempestivo dei premi: “la riconducibilità dell’art. 1901 comma II cc all’eccezione di inadempimento non comporta però che anche nel caso del mancato pagamento del premio operi il criterio dell’eccezione in senso stretto, come orienterebbe un ragionamento di tipo sillogistico; l’inquadramento nel generale istituto dell’eccezione di inadempimento sconta infatti le peculiarità del mancato pagamento del premio assicurativo derivanti dalla natura del premio medesimo. Come affermato da Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 18, nel contratto di assicurazione, la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore è condizionata all’adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l’equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore nell’esercizio della sua attività e l’insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l’assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L’assicuratore, assumendo l’alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall’evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell’ammontare dei premi da parte degli assicurati». Si comprende così la previsione legislativa della sospensione dell’efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio di cui all’art. 1901. Come afferma sempre il giudice delle leggi, il principio generale inadempienti non est adimplendum deve essere adeguato al tipo particolare del contratto di assicurazione. Il tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui l’eccezione di mancato pagamento del premio non è un’eccezione in senso stretto, trova così fondamento nella funzione del premio, che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi e nella conseguenziale sospensione ex lege dell’efficacia del contratto. Avendo l’eccezione di mancato pagamento del prezzo natura di eccezione in senso lato, non è sottoposta al termine di decadenza di cui all’art. 167, comma 2, cod. proc. civ. ed è rilevabile anche d’ufficio”.
Avv. Carmine Lattarulo©