Cassazione Civile Sezioni Unite 30 novembre 2022 n. 35318.
La questione.
Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un contrasto insorto all’interno della III Sezione.
Un primo orientamento, affermato da Cass. n. 16477/2017, ha evocato che «la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato». La Corte ha dichiarato di privilegiare una «interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore»; ha aggiunto (a pag. 10) che, «a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo».
Un secondo orientamento, indicato da Cass. n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021, ha evocato quanto segue: «ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli». La Corte ha ritenuto che «il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054, comma 2) cod. civ.» (come nell’ipotesi «in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato», oppure nel «caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail»).
In estrema sintesi, il contrasto riguarda l’applicazione dell’art. 141 del codice delle assicurazioni in favore del trasportato: la presunzione di responsabilità del vettore si applica in caso di scontro tra due o più veicoli, ovvero scatta anche quando sia coinvolto un solo veicolo?
La decisione.
La domanda quindi è la seguente: il sistema delineato dall’art. 141 cod. ass. presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o la presunzione di responsabilità del vettore può essere invocata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato?
Le Sezioni Unite propendono per la prima possibilità: l’azione diretta richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli, alla luce di una interpretazione dell’art. 141 che, come prescritto dall’art. 12 preleggi, deve tener conto del significato proprio delle parole «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. L’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell’assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l’estromissione dell’assicuratrice del vettore). L’interazione fra l’assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d’essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all’incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L’applicazione dell’art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto – l’intero meccanismo dell’anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l’esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.
Le Sezioni Unite colgono l’occasione per riaffermare altri principi legati all’applicazione dell’art. 141:
per l’applicazione dell’art. 141, non è necessario uno scontro materiale fra i veicoli, ma rileva il mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad esempio, tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri; ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell’impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile;
deve ritenersi altresì che l’art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005». Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato;
poiché l’art. 141 cod. ass. disciplina un’azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro (in tal senso già Cass. n. 14388/2019; Cass. n. 3729/2019); a diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis;
nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141, 1° comma cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli;
a pag. 20 rigo 11 e seguenti della sentenza, vi è un importantissimo passaggio, l’applicazione del principio “iura novit curia”: “va comunque ricordato che il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell’art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell’art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli”; in pratica, laddove l’avvocato abbia proposto l’azione ex art. 141 cod. ass., il giudice potrà sempre qualificare diversamente la domanda ed atteggiarla ai sensi dell’art. 144 cod. ass, sempre valutando i fatti posti a fondamento della domanda.
Riflessioni.
A questo punto, è lecito attendersi una domanda perplessa dell’interprete, giudice o avvocato che dir si voglia. Qual’è l’applicazione pratica di questa pronuncia? di grazia: se le Sezioni Unite fanno lo “sconto” probatorio al trasportato che, in caso di coinvolgimento di due o più veicoli, non dovrà dimostrare chi di questi sia il responsabile, a maggior ragione si presumerà che sia ultra responsabile il vettore che lo trasporta nel caso in cui sia coinvolto un solo veicolo; chi altrimenti, se questi è l’unico conducente nel sinistro? non sarà forse vero che sia superapplicabile la presunzione di responsabilità del vettore proprio nel caso in cui questi sia l’unico conducente e quindi l’unico potenziale responsabile, soprattutto laddove le Sezioni Unite hanno evocato che questo vettore non potrà neppure invocare il caso fortuito (tranne che nelle cause naturali e umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli)? E’ facile intuire il sarcasmo della III Sezione, che con sentenza n. 16477/2017, stigmatizzò giustamente: “la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
A parere di chi scrive, l’importanza di questa pronuncia è più teorica che pratica. Se il sinistro non è contestato, il vettore sarà sempre presunto responsabile. Chi altri? Le Sezioni Unite discorrono dell’art. 141 cod. ass., ma dimenticano, senza citarlo affatto, che l’art. 1681 del codice civile, dal titolo “responsabilità del vettore”, non ci risulta abrogato: [I]. Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto [1218 ss.], il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951]. [II]. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore [1229 2]. [III]. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito. Il testo della norma evoca chiaramente una presunzione di responsabilità del vettore, onerandolo di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Quindi, il problema non sussiste. Pertanto, l’interprete, in ossequio al principio indicato dalle Sezioni Unite, in caso di domanda risarcitoria di trasportato che ha subito danni con coinvolgimento di un solo veicolo (cioè quello in cui è trasportato), dovrà limitarsi a richiamare l’art. 144 cod. ass. (anzicchè l’art. 141) e naturalmente l’art. 1681 del codice civile, che altro non è che il padre spirituale dell’art. 141 cod. ass., cioè la norma vivente che indica una chiara responsabilità presunta del vettore. Diciamo di più: se l’avvocato dovesse incorrere nell’errore ed indicare l’art. 141, anzicchè l’art. 144 cod. ass, con parole non nostre, ma delle Sezioni Unite, il giudice potrà, d’ufficio, sostituire la norma: “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell’art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell’art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli”. Quindi, anche in questo caso limite, sarà il giudice a correggere la domanda, non ex art. 141, bensì ex art. 144.
Ma … alla fine della fiera, qual’è l’importanza di questa pronuncia?
Lo scopo dell’art. 141 è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale:
assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall’art. 2054, comma primo, c.c., l’onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell’obbligazione dell’assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand’anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato. L’ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:
o ricorrere all’azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell’alleggerimento dell’onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
oppure proporre l’ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l’assicuratore del vettore riesca a dimostrare l’esclusiva responsabilità d’un terzo nella causazione del sinistro e all’allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
Ma non si poteva lasciare tale scelta al trasportato?
Avv. Carmine Lattarulo ©