Cassazione Civile Sez. I 6 luglio 2023 n. 19104: il contenuto delle informazioni comprende tutte le notizie conoscibili, compreso il rischio di default dell’emittente in relazione a quello specifico momento in cui l’operazione viene effettuata.
Questione.
Si discute se l’intermediario finanziario possa limitarsi ad una generica avvertenza del rischio dell’investimento, oppure debba onerarsi di una approfondita e specifica analisi del titolo da acquistare (offering circular), tenendo conto altresì della qualità del soggetto investitore e del momento dell’acquisto.
La decisione.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. e), reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari «acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonchè dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire» e, ai sensi dell’art. 28, comma 1, reg. cit., «prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore. Sono anche previsti numerosi obblighi di informazione cd. attiva (fornire informazioni), disciplinati meticolosamente non solo con riguardo al contenuto della comunicazione, ma anche con riferimento agli obblighi comportamentali correlati. In particolare, ai sensi dell’art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari devono «b) consegnare agli investitori ii documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3». Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 2, reg. cit., gli intermediari «non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare ii servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni de/la specifica operazione o de/ servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento». Infine, ai sensi dell’art. 29, comma 1, reg. cit., gli stessi intermediari «si astengono dall’effettuare con o per canto degIi investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione», con la specificazione ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 3, reg. cit. che «ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono canto delle informazioni di cui all’articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non e opportuno procedere al/a sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, net caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute».
Sulla base di quanta appena evidenziato, per quanta riguarda gli obblighi di informazione attiva, oltre alla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, le norme prevedono due diversi gradi di informazione a seconda che l’operazione risulti o meno adeguata al profilo dell’investitore. Gli intermediari devono, infatti, sempre e comunque fornire le informazioni previste dall’art. 28, comma 2, reg. Consob 11522 del 1998 prima di compiere qualsiasi operazione d’investimento, adeguata o non adeguata. Qualora ritengano che le disposizioni ricevute attengano ad operazioni inadeguate, gli stessi intermediari devono anche informare il cliente della ritenuta inadeguatezza e delle ragioni della stessa.
Sulla scorta delle suddette norme, l’avvertenza “TITOLO A RISCHIO”, non può ritenersi sufficiente. La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari oggetto dell’investimento, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 23131 del 22/10/2020; Sez. I n. 15936 del 18/06/2018). In altre parole, anche se l’intermediario ritiene l’operazione adeguata, deve comunque fornire all’investitore (che non sia un operatore qualificato) le informazioni previste dall’art. 28, comma 2, reg. Consob 11522 del 1998, perche tali informazioni sono volte ad assicurare il compimento di investimenti consapevoli, essendo l’inosservanza di tale dovere informative un fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022). Come sopra evidenziato, ai sensi dell’art. 28, l’obbligo di informazione si sostanzia nella erogazione di «informazioni adeguate … la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento». II requisito dell’adeguatezza delle informazioni connota, dunque, in termini funzionali queste ultime, perchè si tratta di informazioni che devono servire a garantire il compimento di scelte di investimento consapevoli da parte del cliente. La norma contiene, poi, una specificazione dell’oggetto di tali informazioni, ove precisa che si deve trattare di informazioni «sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio». Il contenuto delle informazioni comprende tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale dell’intermediario ed anche l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno nei titoli selezionati (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12544 del 18/05/2017).
Cio che in questa sede rileva e che si deve trattare di informazioni relative alla «specifica operazione o del servizio» e cioè non di informazioni relative ai generali rischi degli investimenti in titoli compresi nella categoria di appartenenza di quelli oggetto dell’investimento, ma di informazioni riferite a quel determinato titolo che l’investitore si appresta ad acquistare e in relazione a quello specifico momento in cui l’operazione viene effettuata. In effetti, le avvertenze generali sui rischi di investimento in strumenti finanziari, compresi quelli rappresentati dai titoli di debito (cui appartengono le obbligazioni dello Stato) sono già assicurate dalla consegna del documento previsto dall’art. 28, comma 1, lett. a), reg. Consob n. 11522 del 2018, mentre l’obbligo informativo previsto dall’art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522, richiede informazioni dettagliate «sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione».
Avv. Carmine Lattarulo ©