Cassazione Civile Sez. Lavoro 14 settembre 2023 n. 26615: non rileva la sottoposizione a un trattamento obbligatorio, ma l’esigenza di solidarietà sociale che si impone alla collettività.
La questione.
L’indennizzo riconosciuto, dall’art. 1 della legge nr. 210 del 1992, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, spetta anche a coloro che abbiano riportato danni irreversibili conseguenti alla vaccinazione antinfluenzale?
La decisione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20.12.2017 n. 268, dichiarò la «[…] illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 […], nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale».
In estrema sintesi, la Corte Costituzionale osservò come la ragione determinante del diritto all’indennizzo non derivi dalla sottoposizione a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività. Per questo, la mancata previsione del diritto all‘indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.
La Corte Costituzionale affermò anche che « …la traslazione sulla collettività delle conseguenze negative eventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale (pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge n. 210 del 1992) consegue all’applicazione dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), di tutela della salute anche collettiva (art. 32 Cost.) e dì ragionevolezza (art. 3 Cost.) […]» e ha, altresì, chiarito che le campagne di informazione e sensibilizzazione tese alla più ampia copertura vaccinale coinvolgono la generalità della popolazione, a prescindere da una pregressa e specìfica condizione individuale di salute, di età, di lavoro o di convivenza.
Pertanto, secondo la Cassazione, va indennizzato il danno da vaccino antinfluenzale (nel caso trattato, una grave encefalomielite) anche nel caso in cui il leso non sia un soggetto portatore di «aumentato rischio di malattia grave», categoria cui soprattutto si rivolge la raccomandazione dell’amministrazione: in particolare, sono rilevanti le raccomandazioni del Ministero della salute adottate specificamente, per ogni stagione, con riferimento alla vaccinazione antinfluenzale.
Avv. Carmine Lattarulo ©