Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza 09 luglio 2013
La portata rivoluzionaria della pronuncia dipende, in particolare, dall’inversione di rotta decisa dai giudici rispetto ad un precedente filone interpretativo. La Grande Camera, infatti, occupatasi, nel 2008, di una questione similare, in relazione al ricorso di un cittadino cipriota giudicato responsabile di omicidio premeditato, reato per il quale il codice penale cipriota prevede obbligatoriamente l’inflizione dell’ergastolo (caso Kafkaris c. Cipro, n. 21906/04, Grande Camera, sentenza 12/02/2008), riaffermò la propria costante giurisprudenza, secondo cui la pena dell’ergastolo inflitta a carico di un reo adulto non è di per sé incompatibile con alcuna disposizione convenzionale, e in particolare con l’art. 3 CEDU, aggiungendo tuttavia che, laddove non sussista alcuna prospettiva di liberazione anticipata, l’inflizione dell’ergastolo può sollevare un problema di compatibilità con tale garanzia convenzionale. Secondo la Corte di Strasburgo, con la pronuncia in commento, il fine reintegrativo, oltre che rieducativo, della pena arriva a perdere tutta la propria valenza nell’ipotesi del “fine pena mai” e, ribaltando il verdetto emesso il 17 gennaio 2012 dalla Quarta sezione della stessa Corte, ha affermato che l’ergastolo, senza possibilità di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerato un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea sui diritti umani. Soluzione che, inevitabilmente, viene ad incidere anche sul nostro ordinamento giuridico, sebbene nel nostro Paese il soggetto condannato alla pena dell’ergastolo possa accedere alla liberazione condizionale, laddove abbia dato prova di un sicuro ravvedimento e sempre che siano trascorsi almeno 26 anni di pena, periodo ulteriormente riducibile per effetto della liberazione anticipata. Senza considerare che il condannato all’ergastolo può, altresì, beneficiare dei permessi premio e del lavoro all’esterno dell’istituto carcerario, dopo che siano trascorsi 10 anni di carcere, nonché della semilibertà, dopo 20 anni di esecuzione della pena.