Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 19 luglio 2013 n. 17713.
E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svlgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori anche penali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 17713/2013, accogliendo il ricorso di un dipendente, che rivestiva la qualifica di quadro, ed era stato mandato a casa per non aver voluto assumere tepmoraneamente le funzioni di direttore di un ipermercato. Secondo i giudici della Suprema corte, al contrario di quanto fatto dalla Corte di appello, le doglianze del dipendente erano da prendere in considerazione in quanto il solo rischio di ricevere una imputazione “è di per sé pregiudizievole”. Inoltre, l’azienda nel prendere la sua decisione aveva fatto eccessivo riferimento sul mansionario interno, che invece è soltanto un documento unilaterale e dunque con efficacia probatoria limitata. Per cui gli ermellini hanno cassato la sentenza rinviando alla Corte di appello di Palermo che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia sulla base del seguente principio di diritto: “Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’articolo 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304)”. “Ne consegue che deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande, e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il ‘servizio di permanenza di direzione’ di uno di questi punti vendita – servizio che comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del punto vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici – se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento”.