Corte Costituzionale 24 luglio 2013 n. 232. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale. La decisione quindi prevede che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Nella sentenza, la Corte conferma la gravità del reato, da considerare tra quelli più “odiosi e riprovevoli”. Ma la “più intensa lesione del bene della libertà sessuale”, “non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata”, scrive la Corte. Alla base del pronunciamento una questione di legittimità sollevata dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno. Richiamando anche precedenti decisioni i giudici delle leggi ricordano come “la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del minore sacrificio necessario: la compressione della libertà personale deve essere, pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della pluralità graduata, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, e, dall’altra, a prefigurare criteri per scelte individualizzanti del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete”.
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