Cassazione penale, sez. III, sentenza 29.07.2013 n° 32835. Non è gioco d’azzardo, penalmente rilevante, ma gioco di abilità quello le cui caratteristiche e le concrete modalità di svolgimento rendono sostanzialmente irrilevante il vantaggio, ancorché economicamente apprezzabile, conseguente ad una eventuale vincita. È questo il principio di diritto stabilito nella sentenza in commento. In particolare, nel caso in esame, il giudice del riesame aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti del presidente di un circolo e del responsabile – organizzatore dei tornei di poker texano per i reati di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. e concernenti un locale, i suoi arredi e la somma di euro 2.880,00. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica rilevando che il giudice del riesame avrebbe errato nel ritenere insussistente il fumus dei reati ipotizzati in quanto il poker texano non è un gioco di abilità secondo quanto indicato dalla vigente legislazione e dalla giurisprudenza di questa Corte. La Suprema Corte, invece, condivide quanto stabilito dal giudice del riesame e a tal fine precisa che l’art. 721 c.p. definisce giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro, e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. In tal senso, il poker tradizionale è pacificamente riconducibile nel novero dei giochi d’azzardo, in quanto rispetto all’abilità del giocatore risulta comunque preponderante l’alea, mentre la durata delle partite e l’entità delle poste risulta indefinita. La variante «Texas Hold’em», o poker texano, del gioco presenta, in astratto, le medesime caratteristiche del poker tradizionale, ma la natura di gioco d’azzardo può venire meno in considerazione delle caratteristiche del gioco e delle concrete modalità di espletamento, quali:
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la previsione di quote predeterminate di partecipazione per ciascun giocatore di importo minimo o, comunque, contenuto;
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l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale;
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l’impossibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni;
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la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione);
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l’impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale;
Tali caratteristiche “rendono preminenti, rispetto all’aleatorietà, altri aspetti del gioco, quali l’abilità del partecipante, la sua esperienza, l’attitudine alla concentrazione, il ricorso a specifiche strategie, la capacità di valutazione dell’avversario, la resistenza fisica etc. ed, inoltre, anche le finalità del gioco si rivelano diverse dal mero lucro, perdendo rilievo il valore della posta rispetto all’impegno richiesto, così come assume preponderanza l’aspetto prettamente ludico del gioco”. Conseguentemente l’organizzazione di tornei di poker nella variante del «Texas Hold’ Em» con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione, l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni con preventiva individuazione del premio finale non costituisce esercizio di gioco d’azzardo quando, considerate le concrete modalità di svolgimento del gioco, risulti preponderante l’abilità del giocatore sull’alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico.