Corte di Cassazione Sezione III 7 novembre 2014 n. 23789. Il giudice di pace di Taranto, prima, ed il Tribunale in sede di appello, dopo, avevano respinto la richiesta risarcitoria di un automobilista provata mediante modello cid a firma congiunta. L’impresa assicuratrice si era difesa con motivazione generica (mancata gestione del sinistro), ma in primo e secondo grado la valenza della confessione del conducente contenuta nel modello a firma congiunta non assurgeva a dignità di prova nei confronti dell’assicuratore, ma solo nei suoi confronti e peraltro per una somma simbolica di € 25,00! Questo studio ricorreva in Cassazione con cinque motivi, due dei quali accolti e gli altri tre assorbiti in un accoglimento implicito. La Suprema Corte, con motivazione concisa, ma perentoria, ha dettato il suo principio: “il quarto ed il quinto motivo vengono in esame congiunto in quanto da un lato escludono la garanzia assicurativa, pur doverosa, in presenza di un fatto storico dannoso, dichiarato e circostanziato, in ordine al quale la difesa dello assicuratore si è limitata a contestazioni prive di specificità. Ne deriva che i giudice del merito nel confermare i dicta del primo giudice avrebbero dovuto motivare sulla valutazione delle prove e non sul semplice fmus di un accordo in danno del terzo garante solidale. La SOLUZIONE (lo stampatello è redazionale) data, di considerare responsabile il solo conducente danneggiante in retromarcia, risulta inoltre viziata in ordine ala indicazione della misura simbolica del danno, indicata in 25 euro … in conclusione è ravvisabile il doppio vizio motivazionale sia per la estromissione della garanzia della solidarietà assicurativa che per la punitiva riduzione del danno subito, con ampia liquidazione delle spese processuali in favore dello assicuratore, per un valore pari al danno richiesto. Consegue allo accoglimento del quarto e del quinto motivo lo assorbimento dei primi tre, posto che il contraddittorio si riapre tra le parti, ma nei limiti del devolutum in appello, sia per la legittimazione passiva dell’assicuratore garante, sia per la esatta liquidazione del danno materiale come documentato, salvo ammettere la consulenza tecnica richiesta. Il Giudice del rinvio, tribunale di Taranto in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto della statuizione rinviante e provvederà in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione tenendo conto della soccombenza delle parti solidali – PQM – accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di Taranto in diversa composizione”. Al giudice del rinvio adesso il compito di ammettere la CTU per la quantificazione corretta dei danni (e non già la irridente somma di € 25,00) a carico dell’assicuratore.
Avv. Carmine Lattarulo