Il Tribunale di Taranto, in sede penale, aveva dichiarato un conducente colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per avere – nel percorrere, alla guida di un’auto una strada statale, svoltando a sinistra in corrispondenza di un distributore e oltrepassando a tal fine la doppia striscia longitudinale continua, fino a portarsi nella corsia di sorpasso dell’opposta semicarreggiata – provocando la collisione con un motociclo che, proveniente da tergo ad elevata velocità nella medesima direzione di marcia, aveva tentato con manovra di emergenza di sorpassare a sinistra l’autovettura, non riuscendo tuttavia ad evitare l’impatto, a seguito del quale decedeva. A seguito di impugnazione proposta dall’imputato e dalle parti civili, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava nel 70% la misura del concorso di colpa della vittima ai fini delle statuizioni civili, confermando nel resto la decisione impugnata. Avverso la sentenza d’appello, i congiunti della vittima proponevano ricorsi deducendo carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di graduazione delle colpe concorrenti. Lamentavano che la Corte territoriale, dopo avere ricostruito il fatto ed avere rimarcato le gravi violazioni commesse dall’imputato, incoerentemente e senza confutare specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, aveva determinato la misura del suo contributo colposo nel sinistro nella limitata misura del 30%, a tanto essendo stata anche indotta dal travisamento della prova relativa alla direzione di marcia percorsa dell’autovettura dallo stesso condotta, che non era quella Taranto-Bari bensì quella opposta Bari-Taranto. Deducevano altresì che la Corte d’appello aveva omesso di considerare le deposizioni dei testimoni (che avevano dichiarato che la manovra eseguita dall’imputato era vietata e tale da creare pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale e, inoltre, che la stessa fu improvvisa e repentina, tanto che il motociclista per evitare l’ostacolo probabilmente tentò il sorpasso), nonché l’indicazione offerta dal consulente tecnico della Procura secondo cui è probabile che l’autovettura dell’imputato avesse tagliato tutte le quattro le corsie di marcia per effettuare la svolta repentina a sinistra mentre la moto era in regolare corsia di sorpasso. La Corte di Cassazione ha statuito che secondo costante giurisprudenza, «in tema di responsabilità da sinistri stradali, il giudizio sulla misura del concorso di colpa è incensurabile in sede di legittimità, essendo riservato al libero e discrezionale apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato». Diversamente è invece a dirsi nel caso in cui le contestazioni investano la giustificazione razionale del convincimento espresso dai giudici di merito in rapporto agli elementi emergenti dal processo, la quale è comunque necessario sia offerta in termini lineari ed esaustivi. Ebbene, la Corte non poteva negare che era proprio quest’ultimo il tema proposto dalle censure, le quali dovevano ritenersi fondate, non potendo ritenersi che l’onere motivazionale sul punto gravante sui giudici di merito fosse stato adeguatamente assolto. La Corte d’appello aveva, invero, confermato la pronuncia di condanna del conducente dell’auto, per avere questi tenuto un comportamento imprudente e vietato dalla disciplina della circolazione stradale, avendo iniziato una manovra di svolta a sinistra in un tratto di strada a doppio senso di marcia in cui essa era vietata, siccome reso evidente dalla separazione delle semicarreggiate con doppia striscia continua. Aveva però quantificato il concorso di colpa della vittima nel 70%, tenuto conto della velocità «del tutto spropositata raggiunta dal mezzo dalla stessa condotto», rispetto al limite di 90 km/h fissato in quel tratto di strada: velocità che secondo i consulenti di parte poteva stimarsi compresa tra un minimo di 220 km/h e un massimo di 240 km/h, tale comunque da svolgere un ruolo «di gran lunga preponderante» nella causazione del sinistro. Questa essendo la ratio decldendi, appariva tuttavia evidente che la stessa risultava carente e sostanzialmente apodittica, nella parte in cui, limitandosi a rimarcare la grave negligenza e l’imprudenza addebitabili alla vittima in ragione della abnorme velocità tenuta, ometteva però di porre a raffronto tale condotta pur gravemente colposa con quella altrettanto gravemente colposa dell’imputato, al fine di compararne e, appunto, graduarne il rispettivo rilievo causale, così sostanzialmente eludendo lo specifico compito motivazionale cui era chiamata e piuttosto soffermandosi su una isolata considerazione della condotta della vittima, in sé non esaustiva. Tanto più peraltro tale onere motivazionale andava assolto, in modo ben più specifico e penetrante di quanto sia stato fatto, a fronte delle valutazioni espresse sul punto dal primo giudice, il quale, invero, pur omettendo uno specifico giudizio in termini percentuali sulla graduazione delle colpe, aveva tuttavia rilevato che: a) il sorpasso di un ciclomotore non può essere collocato tra le circostanze imprevedibili per la persona che si accinga «alla violazione di una norma del codice della strada così specifica e grave»; b) la velocità pur spropositata del centauro, in assenza dell’ostacolo rappresentato dall’autovettura guidata dall’imputato, non avrebbe determinato il sinistro e quindi la morte dello stesso. La Corte d’appello, quindi, invece di prendere le mosse da tali specifiche e pertinenti valutazioni, ometteva di esaminarle e anzi dichiaratamente si sottraeva al tema cruciale della rispettiva incidenza causale delle condotte colpose concorrenti, come avrebbe potuto e dovuto fare attraverso sostanzialmente un giudizio controfattuale all’una e all’altra riferito, affermando essere «irrilevante» verificare se una velocità del motociclo mantenuta entro il limite prescritto dei 90 km/h avrebbe consentito di evitare l’evento. Tutt’altro che irrilevante, tale valutazione costituiva invece precipuo oggetto del tema ad essa devoluto, il quale per l’appunto si risolveva nella verifica, controfattuale, delle possibilità – sia pure ovviamente alla stregua di una c.d. prognosi postuma – che l’incidente potesse essere evitato ovvero aver luogo con esiti meno gravi se, fermo il comportamento del motociclista, quello dell’automobilista fosse stato osservante delle regole di condotta specifiche e generiche ad esso imposte (e viceversa), nonché, correlativamente, (nella verifica) della minore o maggiore prevedibilità di un diverso meno grave esito nell’uno e nell’altro caso. La carenza motivazionale della sentenza impugnata sotto i profili indicati ne imponeva pertanto l’annullamento.
Avv. Carmine Lattarulo
Accolto ricorso di questo studio: la velocità in una manovra di sorpasso non può considerarsi colpa maggiore della svolta illecita: Cassazione Penale Sezione IV 10.02.2015 n. 5984.
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