Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 08.10.2012 n° 17092.
La liquidazione del danno biologico e del danno morale deve essere “personalizzata”, in considerazione dell’entità complessiva delle sofferenze subite. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 8 ottobre 2012, n. 17092, con la quale è stato accolto il controricorso presentato dagli eredi di un lavoratore portuale, impiegato nello scalo di Venezia per 25 anni, deceduto per mesotelioma pleurico, contratto per inalazione ed esposizione a fibre di amianto.
Come confermato dall’orientamento giurisprudenziale dominante, in caso di lesione dell’integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della fine attiva un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l’entità sulla base non già (e non solo) della durata dell’intervallo tra la lesione e la morte, ma dell’intensità della sofferenza provata.
Di conseguenza, secondo gli ermellini “in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno“.
La sentenza impugnata, aveva quantificato il danno adottando un parametro rapportato esclusivamente alla durata della malattia, in tal modo non sufficientemente personalizzando il danno stesso, stante la mancanza di qualsiasi altra considerazione relativa alle condizioni personali e soggettive, al decorso della malattia, alla concreta penosità della stessa, alle ripercussioni sulla vita del danneggiato, alle cure praticate e alle relative prospettive ed in genere ad ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell’intensità della sofferenza provata.