Cassazione Civile Sezione II 7 maggio 2015 n. 9237. La Suprema Corte si riporta ad un medesimo principio espresso nel 2007 (Cassazione civile, sez. II, 22/10/2007, n. 22087), tuttavia di grande attualità, soprattutto nelle materie soggette a soluzioni transattive, come quella della circolazione stradale. Com’è noto, dopo la eliminazione delle tariffe e l’introduzione dei parametri, attraverso una battaglia della categoria degli avvocati, il decreto ministeriale 140/2012 è stato abrogato ed è stato emanato il decreto ministeriale 10.3.2014 n. 55 il quale prevede il riconoscimento di compensi maggiori rispetto al dm precedente. Ebbene, chi ha anche una minima dimestichezza della materia della circolazione stradale, non può fare a meno di rilevare che le imprese assicuratrici pretendono di eseguire le transazioni con gli avvocati, riconoscendo a questi mere percentuali da rappresentante di commercio, scavalcando la tabella del dm 55/2014. Ma non è tutto: queste pretese sono anche enfatizzate dagli avvocati delle imprese assicuratrici in giudizio, cinici mercenari che hanno gettato la toga, da radiare all’istante dall’albo degli avvocati, i quali, anzicchè rinunciare ai mandati delle clienti assicurazioni, sostengono i dicta delle loro clienti assicurazioni, contrari ai principi della categoria a cui appartengono (rectius: a cui appartenevano), battendosi contro i diritti per i quali loro stessi avevano scioperato. Costoro, affermano in sedi giudiziarie la legittimità del pagamento dei compensi stragiudiziali secondo mere percentuali da rappresentante di commercio, ovvero alla stregua di provvigioni di subagenti assicurativi. Ma il dm 55/2014 indica molto chiaramente che laddove una impresa assicuratrice abbia interesse a coltivare una transazione, deve sedersi al tavolo delle trattative con i soldi del dm 55/2014, avendo umanato una apposita tabella, non già con percentuali pari a spiccioli: “non se ne fanno nozze con i fichi secchi”. Ebbene, in questo contesto, la Suprema Corte ha ripetuto con questo arresto che l’avvocato può chiedere compensi addirittura al di sopra del minimo tariffario senza oneri di prova, oneri che invece ricadono sul professionista solo e se chieda compensi al di sopra del massimo previsti, restando in difetto applicabile la tariffa nell’ambito dei parametri previsti.
Carmine Lattarulo