Tribunale di Treviso – sezione di Montebelluna – sentenza 10 giugno 2013 n. 1101. Anche dopo giugno del 2000 è illegittima la capitalizzazione degli interessi bancari. Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso (sezione di Montebelluna), con la sentenza n. 1101/13, condannando Banca Intesa a restituire ad una Srl 365.068 euro, oltre interessi e spese, per rimborso di interessi composti addebitati in conto dal 1980 al 2005. Dopo le sentenze del ’99 con le quali la Cassazione ha dichiarato la illegittimità della capitalizzazione degli interessi perché fonte di produzione di interessi anatocistici, è intervenuta la Delibera Cicr 9/2/2000 che alla sola condizione di parità di trattamento di capitalizzazione tra interessi debitori e creditori, ha rilegittimato di fatto la produzione degli interessi composti. Ragion per cui il rimborso degli interessi anatocistici è stato di norma riconosciuto fino al giugno 2000, e non oltre. La sentenza di Treviso, emessa dal Giudice Susanna Menegazzi, consolida un nuovo orientamento (Trib. Mondovì, sentenza del 17/02/2009; Trib. Venezia, sentenza del 22/01/2007; Trib. Torino, sentenza del 05/10/2007; Trib. Padova, sentenza del 27/04/2008), affermando l’inapplicabilità della Delibera CICR ai contratti che erano già in corso al momento della sua entrata in vigore, senza che via sia stata una nuova pattuizione con il cliente. Nel caso specifico la banca non si era neppure adeguate alle disposizioni della delibera Cicr che prevdeno la pubblicazione in Gazzetta e la comunicazione per iscritto al correntista, tuttavia anche se così fosse stato nulla sarebbe cambiato. Infatti, spiega la sentenza: “Se anche la banca avesse applicato la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della Delibera Cicr quanto a pubblicazione e comunicazione al cliente, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorrerebbe una pattuizione perché non può parlarsi di modifica ‘in melius’ (ulteriore condizione posta dalla Delibera Cicr) rispetto ad una clausola in precedenza nulla”. Questo nuovo orientamento della giurisprudenza è di grande importanza pratica perché consente a tutti i correntisti titolari di un rapporto di conto corrente acceso prima del giugno 2000 di ottenere non solo il rimborso degli interessi anatocistici addebitati fino ad oggi, ma anche la eliminazione dal contratto della onerosa clausola di capitalizzazione”.