Cassazione Civile Sezione VI ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15313: la scelta di agire solo contro un corresponsabile non realizza una remissione tacita del debito nei confronti dell’altro conducente, nè una rinuncia alla solidarietà.
Il fatto.
La Corte di appello accoglieva parzialmente la domanda di una impresa assicuratrice, accertando una colpa concorrente e non esclusiva del suo assicurato, così riliquidando e diminuendo il risarcimento del trasportato, che veniva condannato alla restituzione parziale. Il trasportato ricorreva in Cassazione.
La decisione.
Dal testo della sentenza, pare emergere che il trasportato, anzicchè scegliere la facile azione contro il vettore (art. 141 d. lgs. 209/2005), abbia scelto l’azione contro l’altro conducente. Allora, il Supremo Collegio afferma un importante principio in tema di responsabilità extracontrattuale del conducente del veicolo antagonista a quello in cui era trasportato il danneggiato, estendendo la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ. (a cui si ispira l’art. 141 d. lgs 209/2005) del vettore del trasportato anche all’altro conducente. Infatti, afferma che “la persona trasportata a titolo di cortesia per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno (Cass. 22336/2007)”. “In ogni caso – afferma la Corte – in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sè una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, nè una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo (Cass. 2211/2012)”.
In ultima analisi, potremmo concludere affermando che laddove il trasportato scegliesse di agire non già (facilmente, ex art. 141 d. lgs. 209/2005) contro il vettore, ma contro l’altro conducente (ipotesi meno plausibile, per le ragioni anzidette e comunque prevista, nella parte finale, del comma I dell’art 141 d. lsg 209/2005), può godere delle presunzioni di responsabilità di quest’ultimo, nonché della obbligazione solidale ex art. 2055 cod civ., che consente di richiedere l’intero risarcimento ad un corresponsabile.
Avv. Carmine Lattarulo
Anche il conducente del veicolo antagonista si presume responsabile solidale nei confronti del trasportato
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