Corte di Cassazione Sezione Lavoro 20 marzo 2014 n. 3088. La vicenda vedeva coinvolti due condannati in appello per aver commesso, nei confronti di tre dipendenti donne “una serie di condotte vessatorie” consistenti in approcci sessuali tanto verbali quanto fisici, nella loro assegnazione deliberata a macchinari difettosi…. in demansionamenti punitivi e episodi di preordinato isolamento dei lavoratori. La Cassazione ha tuttavia affermato che non ogni fenomeno di mobbing – e cioè di comportamento vessatorio e discriminatorio – attuato nell’ambito di un ambiente lavorativo, integra gli estremi del delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto, per la configurabilità di tale reato, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, è necessario che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. “mobbing”) si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura para-familiare». Deve cioè essere caratterizzato da «relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. Il delitto non è configurabile, anche in presenza di una chiaro fenomeno di mobbing lavorativo, laddove non siano riconoscibili quelle particolari caratteristiche, ad esempio se la vicenda si sia verificata nell’ambito di una realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa, in cui non è ravvisabile quella “stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente, (che) determina una comunanza di vita assimilabile a quella (del) consorzio familiare”, i cui interessi la norma incriminatrice de qua ha inteso proteggere. C’è da aggiungere, tuttavia, che sono sussistenti, nel caso di specie, ed ovviamente, gli altri reati quali quelli di lesioni personali gravi, di minaccia, di ingiuria di violenza privata, eventualmente aggravati dall’abuso di relazioni d’ufficio o prestazione di opera.