Corte di Giustizia Europea 10 dicembre 2015 C 350 – 14: deve applicarsi la legge del luogo ove si è verificato l’evento, a prescindere dal riflesso delle conseguenze del danno nel paese di residenza del danneggiato. Non rileva la distinzione tra danno e conseguenze.
Il caso. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’ interprctazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Veniva promossa causa di risarcimento danni per la morte di un congiunto a seguito di incidente stradale. Il Tribunale di Trieste disponeva la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte di Giutizia europea le questioni pregiudiziali inerenti la legge applicabile; in particolare, si chiedeva come doveva essere interpretata la nozione di “luogo in cui il danno si verifica” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualora le parti danneggiate fossero residenti in un altro Paese dell’Unione europea, e avessero ivi sofferto i danni stessi; se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [Roma TT], i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel paese di loro residenza, configurassero un “danno”, ovvero “conseguenze indirette”.
La decisione. La Corte di Giustizia afferma che il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito. Orbene, per identificare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dall’articolo 16 del citato regolamento. In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, all’articolo 17 del regolamento, che i1 paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente. Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte, mentre le lesioni, subite dai congiunti della vittima (sebbene riverberatesi nel paese di residenza) devono essere considerate come conseguenze indirette dell’incidente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.
Tale interpretazione è confermata dall’articolo 15, lettera 1), del citato regolamento, che conferisce alla legge applicabile il compito di determinare quali siano le persone che possono far valere il proprio diritto al risarcimento, e che copre l’ipotesi, di cui al procedimento principale, di danni subiti dai congiunti della vittima.
Deve, quindi, realizzarsi l’obiettivo, enunciato all’articolo 16 del regolamento, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni.
Avv. Carmine Lattarulo