Cassazione Civile Sezione I 11 febbraio 2015 n. 2663. Una banca ha chiesto il rimborso ad un correntista che aveva messo all’incasso un assegno di cui non era beneficiario, ma solo giratario (sebbene vi fosse la clausola non trasferibile), in quanto lo stesso assegno aveva poi dovuto accreditarlo anche all’effettivo beneficiario dell’assegno non trasferibile. In estrema sintesi, la banca ha dovuto pagare due volte l’assegno: al giratario ed al beneficiario dell’assegno non trasferibile. Infatti, l’art. 43 R.D. n. 1736 del 1933 precisa che l’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile’’ non può che essere pagato al prenditore o a richiesta di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi (in questo caso, la banca) paga persona diversa “risponde’’ del pagamento. Giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. S.U. n. 14712 del 2007; Cass. N. 20573 del 2010) precisa che la banca che ha pagato un assegno in violazione del predetto della norma è responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola è posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno; non è dunque esatto che solo il prenditore possa dolersi della violazione della predetta norma; il traente ha sicuramente diritto di confidare che tale somma sarebbe stata pagata esclusivamente al suo creditore.
Avv. Carmine Lattarulo