Cassazione Civile Sez. III 22 dicembre 2022 n. 37477: i ridotti tempi dell’avvenuto risarcimento e la conoscenza tecnica non particolarmente qualificata del professionista non sono motivi di esclusione del riconoscimento di tale spesa.
Quesito.
Si discute se la vittima abbia diritto ad un’assistenza tecnica legale della fase precontenziosa, conclusasi celermente, anche laddove svolta da una società infortunistica.
La decisione.
“I tempi ridotti dell’avvenuto risarcimento” (Cassazione Civile Sez. III 22 dicembre 2022 n. 37477: pag. 13 rigo 17 e seguenti) non sono motivo idoneo per escludere l’assistenza professionale nella trattativa risarcitoria stragiudiziale con la compagnia assicuratrice, ogni qualvolta il ricorso ad essa possa ritenersi inevitabile, necessario o anche “semplicemente utile”. Il requisito di utilità “dev’essere valutato ex ante (cioè, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio), rapportata alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato e non a quella qualificata del professionista” (Cassazione Civile Sez. III 22 dicembre 2022 n. 37477: pag. 12 penultimo rigo e seguenti), persino “svolta in suo favore da una società infortunistica” (Cassazione Civile Sez. III 22 dicembre 2022 n. 37477: pag. 15 rigo 9 e seguenti).
Si giunge, così, ad un nuovo approdo:
- i tempi ridotti dell’avvenuto risarcimento,
- la competenza non qualificata di una società infortunistica (al confronto di quella di uno studio legale),
ebbene, nè l’uno nè l’altra costituiscono argomenti idonei per non risarcire l’assistenza tecnica.
La sentenza si sovrappone a quella emessa dalla medesima III Sezione alcuni mesi or sono, Cassazione Civile Sez. III 7 settembre 2022 n. 26368, su ricorso dello scrivente, nella quale era stato affermato che le spese dell’assistenza legale nella fase amichevole vanno liquidate al danneggiato anche quando detta attività, persino, “possa essere svolta personalmente”. Affermò, infatti, che “è’ necessaria e non superflua” l’assistenza legale stragiudiziale della “persona che lamenta di essere stata danneggiata” anche laddove “sarebbe – quasi del tutto – in grado di “fare da sola” (pag. 9 rigo 5 e ss. della sentenza) … “è’ radicalmente logico che, per il danneggiato (l’attività stragiudiziale), sia attuata proprio da un legale o comunque […] sotto la supervisione di un legale che lo assista […] ancorchè detta attività possa essere svolta personalmente” (pag. 9 rigo 11 e ss della sentenza).
L’intervento di un legale di fiducia è un diritto garantito dalla Costituzione (Cass. Civ. Sez. VI 1 ottobre 2014 n. 20717), “il contraddittorio fra le parti […] inizia con la spedizione della lettera raccomandata […] per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio” (Cass. Civ. Sez. III 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 n. 11606); la posizione di equilibrio di tale diritto nasce in questa fase e non dopo (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 n. 11606), “nel quadro di un complessivo riassetto della materia, (il legislatore) si è proposto di rafforzare la tutela del danneggiato” (Corte Cost. 28 marzo 2012 n. 73 Corte Costituzionale 29 marzo 1983 n. 77; Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; Corte giustizia CE 28 marzo 1996 n. 129; Corte Giustizia CE, sez. 1, 30 giugno 2005, n. 537; Corte giustizia CE, sez. 3, 9 giugno 2011 n. 409; Corte giustizia CE, sez. 2, 17 marzo 2011 n. 484; Cassazione civile, sez. III, 30 agosto 2013 n. 19963), “anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative” (Corte Cost. 21 giugno 2013 n. 157; Corte Cost. 28 marzo 2012 n. 73) “e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato” (Corte Cost. 3 maggio 2012 n. 111), “in coerenza con le finalità […] di un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli” (Corte Cost. 19 giugno 2009 n. 180). L’assistenza tecnica è necessaria nella fase stragiudiziale per dirimere divergenze nel sistema funzionale “in una più sicura ed efficace protezione del danneggiato ad essere risarcito” il cui scopo della norma, appunto, “è quello di rendere possibile […] la composizione stragiudiziale delle pretese del danneggiato” (Corte Costituzionale 14 febbraio 1973 n. 24).
Non è da escludere lo scopo sociale dell’avvocato: “conformemente a una strutturazione incrementata da anni è ormai, in sostanza, generale l’obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi adeguando contenzioso alle concrete potenzialità della giurisdizione la ragionevole durata del processo pubblico” (Cassazione Civile Sez. III 7 settembre 2022 n. 26236, pag. 10 rigo 17 e ss).
A questo punto, il passo è breve per poter affermare che tale diritto sussista non soltanto nelle controversie tra il danneggiato e le imprese assicuratrici, ma tra il cittadino, nella vasta accezione di consumatore e non solo di danneggiato, e grandi imprese (banche, vettori aerei, tour operator, etc…), cioè professionisti che operano su larga scala, dotati di organizzazione, dimensione e competenza superiore “alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato” (Cassazione Civile Sez. III 22 dicembre 2022 n. 37477: pag. 12 penultimo rigo e seguenti della sentenza).
Avv. Carmine Lattarulo ©