Corte di Cassazione Sez. IV penale 31 gennaio 2014 n. 4967. Un conducente risultava positivo al controllo alcolemico con un valore superiore a 1,5 g/l. Pertanto veniva sanzionato conseguenzialmente. Ricorreva ed i giudici di primo e secondo grado confermavano la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. In appello sosteneva che aveva assunto medicinali che avevano condizionato il suo stato fisico (rigurgiti gastrici) ed alterato le modalità della misurazione (se prossima all’assunzione della bevanda potevano risultare registrati anche i meri vapori alcolici), nonché che poco prima dei controlli aveva utilizzato collutori, spray, medicine in genere contenenti alcol e addirittura dolci, arricchiti di sciroppi liquorosi. La Corte di Cassazione ha confermato quanto già stabilito dai giudici di primo e secondo grado, stabilendo che il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione iuris et de iure, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. Ai fini della configurabilità della violazione, rilevano quindi solo tali dati, mentre ogni altra allegazione circa gli effetti di prodotti o rimedi contenenti alcol sono inammissibili.
Astenersi dalla guida se il farmaco assunto contiene alcol oltre la soglia.
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