Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 2 settembre 2013 n. 4367. E’ una sentenza che farà discutere, in quanto (si provi a chiedere) nessuna farmacia dispone più del siero antivipera di fantozziana memoria (dotazione di Paolo Villaggio nella foresta in “Secondo tragico Fantozzi”). Ma è legittima la sanzione della sospensione dell’attività di una farmacia per 5 giorni se è stato accertato che tra i medicinali che dovevano essere disponibili non vi era il “siero antivipera”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2 settembre 2013 n. 4367. In un Comune, durante una visita ispettiva effettuata nel 1994 presso una farmacia, si è rilevata la mancata disponibilità di una specialità medicinale obbligatoria per legge, costituita dal “siero antivipera”. L’Assessore all’ambiente del Comune disponeva la sospensione dell’esercizio di questa Farmacia per 5 giorni. La titolare della farmacia proponeva ricorso davanti al Tar, sostenendo – tra l’altro – che tale siero antivipera era difficilmente reperibile. Il Tar respingeva il ricorso, e la titolare proponeva appello al Consiglio di Stato, ribadendo gli stessi argomenti proposti in primo grado. Anche il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. I giudici del Consiglio di Stato – in riferimento all’argomento della difficile reperibilità – hanno così argomentato: 1) la mancata dotazione di siero antivipera, obbligatoria per legge, non può essere giustificata sul piano soggettivo, con la mera difficoltà nel procurarselo; 2) il farmacista, se era a conoscenza di questa difficoltà prevedibile e prevenibile, doveva organizzarsi per tempo; 3) soltanto un fatto eccezionale, caratterizzato dall’imprevedibilità, poteva determinare l’assenza di colpa in capo al responsabile, ma di questo evento eccezionale non è stata data prova; 4) in conseguenza, la sanzione irrogata deve essere considerata legittima. La sentenza ha interpretato ed applicato correttamente le norme che erano al tempo vigenti, ma si devono svolgere alcune osservazioni sulla situazione normativa, che è ora diversa. Il provvedimento di sospensione risale a circa venti anni fa, e la conclusione del procedimento giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato è avvenuta a distanza di tempo, quando la situazione normativa era cambiata. Infatti, nella vigente Farmacopea Ufficiale 2008 (che è un ampio documento, emanato dal ministro della Salute sulla base dell’articolo 123 del T.U. 1265/1934, e 28 della legge 833/1981), è stabilito (Tabella 2, p. 1343) che l’obbligo di detenere questo prodotto “è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni”. La sentenza non ha considerato questo problema, ma il percorso argomentativo dei giudici aveva come premessa che tutte le farmacie dovevano avere in dotazione questo prodotto. La materia meriterebbe quindi di essere precisata in sede legislativa, e sarebbe opportuno prescrivere l’obbligo della dotazione del siero antivipera per tutte le farmacie, con particolare attenzione per quelle che si trovano in zone collinari o di montagna dove vi è maggior presenza di vipere.