Corte di Cassazione III penale – sentenza 4 marzo 2014 n. 10248. La sentenza trae spunto dalla vicenda che vedeva un preside di una scuola che convocava ripetutamente nel proprio ufficio una alunna per baciarla sulle guance ed abbracciarla stringendola a sé. Per “zone erogene” non esiste “una puntuale delimitazione” ogni volta che non si abbia a che fare con “comportamenti non strettamente attinenti all’area genitale”. “Non essendo possibile classificare aprioristicamente come atti sessuali tutti quelli che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente individuabili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo con finalità diverse, come nel caso del bacio o dell’abbraccio, la loro valutazione deve essere attuata mediante accertamento in fatto da parte dei giudice del merito, evitando improprie dilatazioni dell’ambito di operatività della fattispecie penale contrarie alle attuali condizioni di sviluppo sociale e culturale ma valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, tenendo conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte ed ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo». Nella fattispecie in esame, era dimostrato che il preside “avesse in più occasioni convocato l’alunna al suo cospetto senza plausibili ragioni, inducendola in un caso a seguirlo sul terrazzo della scuola e, in un’altra occasione, all’interno del suo studio lasciato al buio ed, in tali contesti, l’avrebbe baciata sulle guance avvicinandola a se trattenendola per i fianchi quando si trovavano sul terrazzo della scuola e chiedendole di baciarlo mentre erano all’intermo dello studio”. Non poteva giustificarsi detto contegno, come sostenuto dal preside, alla stregua di usi “espansivi” di una provincia del sud come Agrigento, perchè, tra l’altro, non rientravano neppure nele consuetudini del preside che “non era solito salutare con baci e abbracci”. Si rilevi anche l’“evidente dissenso manifestato dalla parte offesa”.