Cassazione Civile Sez. III 5 dicembre 2014 n. 25730. Appena il tempo di assimilare un recente arresto della Suprema Corte in tema di riconoscimento del danno esistenziale (Cass. Civ. Sez. Lav. 16 ottobre 2014 n. 21917) ed ecco ennesimo passo indietro dei giudici di piazza Cavour i quali respingono siffatta domanda in tema di impraticabilità di sport agonistico a seguito di lesioni. Infatti, la Corte ha richiamato i ben noti principi enunciati nella sentenza dell’11.11.2008 n. 26972, paventando duplicazioni risarcitorie nel risarcimento delle ripercussioni negative del fatto illecito a carico del danneggiato, pur nell’ottica dell’integrale risarcimento del danno alla persona. Ha pertanto escluso che potesse trovare ristoro, come voce autonoma di danno, il pregiudizio esistenziale correlato all’impossibilità per un giovane d’intraprendere attività sportive agonistiche, sia pure a livello dilettantistico. In altri termini, la definitiva perdita del diritto al gioco non sembra rappresentare una ulteriore voce di danno, tale da assimilare la posizione del danneggiato che invoca tale ristoro a quella di chiunque altro non abbia per nulla lamentato un simile pregiudizio.
Avv. Carmine Lattarulo