La Cassazione è giunta ad avvalorare l’indirizzo prevalente affermatosi in merito all’interpretazione del parametro di rilevanza penale del comportamento molesto, confermando, nel silenzio del legislatore.che il reato di cui all’art. 660 c.p. può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo (Cass. Sez. I, 22 aprile 2004- 19 maggio 2004 n° 23521) . La petulanza consistente nella pluralità delle azioni di disturbo può essere un elemento costitutivo del reato di cui all’articolo 660 c.p. e non può essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato. (Cass. Sez. I 3 febbraio 2004- 24 marzo 2004 n° 14512).
Pare possibile evincere che ai fini dell’ascrivibilità del reato in esame, la lesività della condotta è valutata secondo diversi parametri: la qualità della molestia, nel qual caso è punito anche il singolo contatto non gradito, o la pluralità di azioni alle quali, considerate singolarmente non potrebbe attribuirsi alcuna lesività ma la cui ripetizione è elemento costitutivo del reato in quanto indebita intrusione nella sfera privata, che viene tutelata, seppur in maniera riflessa, dalla norma: invero l’interesse tutelato in primis dall’art. 660 c.p. è la tranquillità pubblica, pur estrinsecandosi la condotta, nell’offesa alla quiete privata che viene a ricevere una protezione riflessa.