Cassazione Civile Sez. III 5 giugno 2023 n. 25970: è’ colpevole laddove l’escalation inizi così violentemente da far ritenere assolutamente prevedibile che la stessa sfoci nell’evento lesivo.
La questione.
Partecipare ad una rissa senza sferrare colpi può comportare il risarcimento dei danni in sede civile?
La decisione.
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, è richiesto che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano tra loro autonome e pure siano diversi i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (Cassazione civile, sez. un., 27/04/2022, n. 13143; Cassazione civile, sez. III, 17/01/2019, n. 1070; Cass. Civ. Sez. Un. 15 luglio 2009 n. 16503).
Altresì è richiesta l”unicità del fatto dannoso, inteso non in senso assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi (Cassazione civile, sez. VI, 28/01/2021, n. 1842).
Nella sentenza in commento, la Cassazione compie un deciso sforzo in avanti, affermando testualmente che “sussiste l’elemento soggettivo, quanto meno in termini di colpa, laddove l’escalation abbia inizio così violento da far ritenere assolutamente prevedibile che la stessa sfoci nell’evento lesivo“. Viene ritenuta rilevante, quanto meno agli effetti civili e risarcitori, la condotta violenta ed aggressiva che aveva impedito alla vittima di sottrarsi fisicamente.
Non si può certamente sostenere che ne risponda anche chi presenzi alla aggressione, filmando l’accaduto senza intervenire, ma è solo questione di tempo.
Avv. Carmine Lattarulo ©