Con sentenza del 10 ottobre 2013 n. 24725, la Suprema Corte ha accolto il principio secondo i quale l’0assicuratore che sollevi l’eccezione di incompetenza per territorio è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito; la mancata contestazione della sussistenza di tale criterio comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto. Ha inoltre accolto un secondo principio secondo il quale la contestazione della sussistenza della competenza per territorio deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’articolo 20 cpc, anche in riferimento a entrambi i due fori generali di cui all’art. 18, cioè con riguardo alla residenza che con riguardo al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento, autonomo rispetto a quello di residenza. Né l’indicazione da parte dell’attore nella citazione della residenza del convenuto ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice esenta il convenuto dal suddetto onere, sia perchè nella prima ipotesi l’indicazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con esso del domicilio, sia perchè in entrambe le ipotesi il comma II, secondo inciso, dell’articolo 38 cpc, esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare e indicare tutti i fori possibilmente concorrenti. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 c.p.c., n 2., prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi l’art. 38 cod. proc. civ., comma 2, secondo inciso, esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Avv. Carmine Lattarulo