La Suprema Corte è stata chiamata a dirimere una controversia insorta in tema di competenza per territorio tra una sezione distaccata e quella centrale ed ha statuito che “non è configurabile un’incompetenza territoriale del giudice di pace di Roma in favore della competenza del giudice di Ostia, poiché quest’ultima è una sezione distaccata del medesimo tribunale di Roma e la ripartizione delle cause tra la sede centrale centrale e le sezioni distaccate, stabilita dall’art.48 – quater del regio decreto n. 12 del 1941 (introdotto dall’art. 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998) attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti a un unico ufficio, non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale”. Pertanto, la promozione del giudizio a davanti alla sede principale a dispetto di quello di altra sede distaccata, non rileva ai fini dell’incompetenza, in quanto a quest’ultima non è attribuita quella peculiare competenza proclive a legittimare una eccezione in tal senso.