Cassazione Civile Sezione III 27 agosto 2014 n. 18308. Le eccezioni che derivano dalla polizza non sono opponibili ai familiari della vittima, anche se questa è, a sua volta, proprietaria del veicolo fatto guidatore da altro conducente ubriaco. Il principio innovativo della Suprema Corte è quello di fissare il carattere pubblicistico della polizza anche nei confronti (e quindi a giovamento) del proprietario, nel momento in cui diventa trasportato, ossia terzo. Contrariamente a quanto sostenuto in altri commenti approssimativi, la sentenza rappresenta un vero e proprio revirment a precedenti pronuce ove la Corte aveva negato il risarcimento nei confronti del trasportato allorquando fosse proprietario ed alla guida vi fosse un conducente responsabile, in quanto il proprietario è responsabile solidalmente con il conducente, ai sensi dell’art. 2054 codice civile.
Avv. Carmine Lattarulo