Cassazione Civile Sez. III 11 giugno 2019 n. 16592: la liquidazione di persona lesa e successivamente deceduta prima di essere risarcita va effettuata sulla durata effettiva della vita e non su quella probabile futura.
Il fatto.
Si discute se il danno biologico temporaneo di persona lesa e successivamente deceduta (anche per causa indipendente dal fatto lesivo) debba essere liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, che tengono conto della età media dell’uomo, ovvero della durata effettiva della vita.
La decisione.
La liquidazione del danno biologico temporaneo di persona danneggiata e deceduta nel corso del giudizio di liquidazione del danno, per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. La Cassazione ribadisce principio uniforme risalente (Cass. Civ. Sez. 3 n. 10980 del 09/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, n. 22338 del 24/10/2007; Cass. Civ. Sez. 3, n. 23739 del 14/11/2011).
Le tabelle di Milano, costituendo un criterio di liquidazione del danno non patrimoniale che tiene conto dell’età media degli uomini prevista in 79 anni, non sono un valido parametro. La sentenza non offre un criterio alternativo, ma è logico presupporre quello equitativo ex art. 1226 c.c..
Viene ribadita, altresì, altra affermazione contenuta nelle precedenti pronunce, secondo la quale il criterio della durata effettiva della vita residua (piuttosto che della vita media) vale anche nel caso in cui la morte avvenga successivamente per causa indipendente dal fatto lesivo.
Avv. Carmine Lattarulo ©
Danno biologico temporaneo: le tabelle ristorano il danneggiato sopravvissuto e non il premorto al risarcimento.
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