Cassazione Civile Sez. III 12 maggio 2014 n. 10252. Come già più volte affermato dalla Corte, la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell’obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione; conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell’ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori (art. 57 c.p.) (Cass. n. 25157 del 2008). L’omissione può essere espressione sia di consapevole volontà che di mera negligenza. Al di là dell’agevolazione colposa, il direttore concorre nel fatto diffamatorio se la sua condotta sia indirizzata a ledere l’altrui reputazione. Il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell’ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell’ipotesi in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell’art. 110 cod. pen., nel qual caso risponderà per dolo. A tal proposito va chiarito che i poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale non si esauriscono nell’esercizio di un adeguato controllo preventivo, che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ex post, sui contenuti e sulle modalità di esposizione di essi nell’articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione). Del controllo ex post fanno parte la verifica che sia stata riscontrata, a seconda dei casi, la verità dei fatti o la attendibilità delle fonti (non richiedendosi ovviamente che il direttore responsabile rinnovi tutta l’attività già svolta da parte del suo giornalista), e anche la verifica più delicata e più legata alla conoscenza dell’idoneità evocativa delle parole che deve avere un direttore di giornale volta a riscontrare se, come nel caso di specie, alcuni fatti esposti, in sé comprovatamente veri ed altri quanto meno attendibili non siano tali, per il loro utilizzo fuori contesto, o per la suggestione ed i collegamenti impliciti che l’espressione giornalistica deliberatamente utilizzata è idonea a creare nel lettore, ad essere in concreto diffamatori. La preminenza del direttore responsabile gli consente e gli impone di intervenire tempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare di esporre un terzo ad un discredito ingiustificato e la configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all’autore, al giornale e a sé stesso. La professionalità del giornalista che firma l’articolo e la sua esperienza non possono in ogni caso esimere il direttore responsabile dall’esercizio di questi poteri. Come è stato più volte affermato dalla cassazione penale, il controllo spettante al direttore responsabile non può esaurirsi in una mera «presa d’atto», ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l’assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti (Cass. pen. Sez. I, 19-092003, n. 47466) o, si può aggiungere, rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile.
Carmine Lattarulo