Cassazione Civile Sez. Lav. 17 settembre 2014 n. 19609. La questione trae le vicende da una richiesta di prova testimoniale sulla quale il giudice si era già pronunciato. Richiesta la condanna per lite temeraria, il condannato la evita in quanto spetta all’istante dimostrare che sussistono i presupposti per la lite temeraria. Se è vero che il danno risulta liquidabile d’ufficio, è tuttavia necessario che gli elementi per I quali si richiede ulteriore domanda di risarcimento, sebbene accessoria a quella principale, debbono ricavarsi dall’istruttoria ovvero dai documenti depositati senza che il giudice possa supplire alla lacunosa allegazione della parte.
Avv. Carmine Lattarulo