Corte di Cassazione Sez. II 30 maggio 2014 n. 12265. La Corte ha nuovamente individuato nell’ambito del danno non patrimoniale la componente del danno biologico e del danno morale soggettivo, purché costituente conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. In questa sfera si estrinsecano i diritti della famiglia che devono essere intesi nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significat. Pertanto, se il fatto lesivo ha profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri e una determinante riduzione, se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’articolo 2059 Cc, in caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Pertanto, sebbene il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, il giudice di merito è tenuto a liquidare il danno non patrimoniale tenendo conto di quale aspetto del danno è stato allegato dalla parte tenendo conto delle prove raccolte senza incorrere in duplicazioni risarcitorie perché ciò che assume portata decisiva è la centralità della persona e l’integralità del risarcimento del valore uomo. Pertanto, c’è da valutare la relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare e alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza.
Carmina Lattarulo