Cassazione Civile Sezione III 8 luglio 2014 n. 15491. Due importanti principi emergono nel suddetto aresto. Il danno edonistico, ossia quella perdita del bene dlla felicità, oltre che degli affetti per la perdita di un congiunto non può esssere risarcito separatamente, ma deve essere valutato insieme al danno morale iure proprio ai fini del risarcimento: tuttavia può incrementare la quantificazione del danno, laddove sia adeguatamente allegata anche questo tipo di sofferenza, in sede di personalizzazione del danno. Questo insegnamento si pone nel solco delle note sentenze di San Martino, Cass. Civ. Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972 e quindi nel principio dell’unicità del risarcimento. Il secondo principio emesso dalla Corte è che il danno biologico terminale patito dalla vittima fra il sinistro e la morte, è ben trasmissibile agli eredi, ma è commisurato soltanto all’inabilità temporanea ma nella sua massima entità. Scartata l’ipotesi che possa essere commisurato sino all’età probabile che la vittima avrebbe vissuto. La Corte ribadisce un precedente orientamento, molto discutibile, seocndo il quale la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, principio sul quale non siamo assolutamente d’accordo.
Avv. Carmine Lattarulo