Cassazione Civile Sezione III 7 novembre 2014 n. 23791. La esclusione del danno patrimoniale in un soggetto giovane non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica grave – nella fattispcecie il 70%, costituisce la violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da illecito, nella specie da circolazione, allorché tale posta risarcitoria sia stata dedotta e provata, con lo accertamento della compromissione della attività di guadagno in relazione all’età della vittima, cui è preclusa la concorrenzialità lavorativa. In senso opposto, si segnala un recentissimo arresto della Cassazione, con la sentenza 29 luglio 2014 n.17219, che esamina una diversa fattispecie di donna lavoratrice, cinquantaduenne, esigendo una specifica prova, per il lucro cessante, non solo del pensionamento anticipato ma anche delle prospettive di sviluppo di carriera perdute. Quindi, la perdita delle chances del giovane non occupato, in relazione alla perdita della concorrenzialità lavorativa, pressocchè totale, giustifica invece la liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dello effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obbiettiva.
Avv. Carmine Lattarulo