Cassazione Civile Sezione II 2 ottobre 2014 n. 20842. Un ricorrente, dopo aver percorso circa 20.000 chilometri, chiedeva la risoluzione del contratto di acquisito di un auto usata presso una concessionaria. Dopo aver perso I primi due gradi di giudizio, la Corte non gliele ha certamente mandate a dire: infatti, non si è limitata a rilevare che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova per dimostrare, da un punto di vista tecnico, che gli asseriti vizi potessero rientrare nella previsione degli articoli 1490 e 1497 Cc, non avendo depositato alcuna perizia tecnica né chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio, ma al contrario, ha rilevato che il giudice di merito, sulla base delle risultanze processuali (e, in particolare, dell’elevato chilometraggio percorso in un anno, ritenuto dimostrativo di un uso regolare dell’autovettura in questione) aveva escluso con certezza che i difetti lamentati dall’attore fossero tali da rendere il veicolo inidoneo all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ovvero da renderlo carente delle qualità promesse o essenziali per l’uso cui era destinato. Pertanto, l’usura elimina di fatto ogni ipotesi risulutoria, preclusa, ai sensi dell’articolo 1492 comma 3 codice civile.
Avv. Carmine Lattarulo