Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 maggio 2014, n. 10337. La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma civile dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. n. 14822 del 04/09/2012, ed altre). Tali parametri debbono valere per il diritto di critica non meno che per quello di cronaca (Cass. 15443 del 20/06/2013). Ciò perché anche il diritto di critica, ancorché per sua natura contrassegnato non dalla divulgazione di un fatto obiettivo, ma dalla libera manifestazione di un’opinione soggettiva, deve pur sempre esercitarsi non soltanto in presenza di un apprezzabile interesse pubblico all’interpretazione critica della notizia commentata, ma anche nel rispetto della continenza verbale; la quale deve a sua volta essere sempre valutata, secondo parametri complessivi e non formali, nel bilanciamento della libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, con il diritto individuale alla reputazione ed all’onore. Per stabilire se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente avere riguardo alla verità delle notizie da esso diffuse, né limitarsi alla sola analisi testuale dello scritto, ma è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi come ad esempio i titoli, l’occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche – che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch’essi lesivi dell’altrui onore o reputazione.
Carmine Lattarulo