Corte di cassazione penale 20 settembre 2013 n. 38971.
L’affidamento, da parte di un’emittente televisiva, della conduzione di una trasmissione di commento all’attualità politica e sociale a una persona ben nota per la mancanza di remore nella manifestazione del pensiero, al fine di capitalizzarne l’innegabile attrattiva in termini di “audience”, traducendosi nella messa in onda di una trasmissione-spettacolo, centrata sui dati caratteriali di un personaggio politico capace di “bucare lo schermo”, pur se a rischio dell’onore e della reputazione altrui, comporta a carico dell’emittente la responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. per i danni arrecati ai terzi, non richiedendosi, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, un vincolo di dipendenza, ma essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente, e prescindendosi dalla colpa del preponente, in quanto la responsabilità è imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale.