Alcuni non hanno ancora ben compreso che scrivere sul web è molto pericoloso. Il web è un mezzo che «come e più di altri diffonde notizie e idee»; non sarà come tv e giornali, ma si possono comunque applicare i criteri di verità, pertinenza e continenza ai fini della diffamazione. Facile conseguenza è la più naturale delle richieste di risarcimento danni per post di carattere allusivo pubblicati sul web, che adombrino già semplici dubbi. La sentenza riguarda comunque una condanna infilitta ad una associazione dei consumatori per aver emesso un comunicato contro un dirigente pubblico che, a suo dire, era stato “ammorbidito” da un colosso della telefonia mobile con una donazione all’associazione da lui presieduta. Il risarcimento sussiste anche perchè nel comunicato non si faceva parola dell’entità del contributo. Se in campo penale la diffamazione via internet è configurabile solo all’ipotesi aggravata di cui al comma 3 dell’articolo 595 Cp in quanto via intermedia tra stampa e altri mezzi di pubblicità, in campo civilistico, il diritto di critica va bilanciato comunque con il diritto all’onore e alla reputazione, a prescindere dal mezzo di diffusione: valga la verità obiettiva, nonchè l’interesse pubblico alla notizia e le modalità di esposizione. Meditate, gente.
Avv. Carmine Lattarulo