Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 10 gennaio 2014 n. 646. Un uomo aveva superato l’esame di avvocato ma non si era iscritto all’albo, confermando la decisione della Corte d’Appello per esercizio abusivo della professione (art. 348 Cp) in continuazione con il reato di falsa attestazione dell’identità davanti ad un ufficiale (art. 495 Cp), per essersi qualificato come avvocato davanti ai giudici. La Corte ha ha chiarito che: “dalla ricognizione delle normative che prevedono e regolano le professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato emerge, in via generale, che il conseguimento di tale titolo, da un lato, presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall’altro, costituisce a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi (relativi ai laureati) o elenchi (diplomati), tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad appartenenza necessaria): iscrizione che è configurata essa stessa come condizione per l’esercizio della professione. La “abusività” prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in pratica, alla mancanza della detta iscrizione”. “D’altronde, se l‘iscrizione all’albo non fosse requisito essenziale per l’esercizio della professione legale, non configurerebbe il reato de quo la condotta di colui che continui ad esercitare la professione nonostante la intervenuta sospensione o radiazione dall’albo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA
E’ abusivo l’avvocato che ha superato l’esame ma non è iscritto all’albo.
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