Corte di cassazione – Sezione II civile – sentenza 13 gennaio 2014 n. 466. Non può considerarsi illegittima una piccola veranda – da parte del proprietario dell’ultimo piano – se non reca probelmi di carattere estetico all’edificio e non lede, in termini di ariosità e luminosità, le abitazioni dei piani sottostanti. La Corte di Cassazione ha quindi convalidato il precedente orientamento espresso dalla Corte di Appello che aveva ritenuto che la sopraelevazione all’ultimo piano – art. 1127 c.c. – era consentita, a condizione di non arrecare pregiudizio estetico, pregiudizio all’ariosità o alla luminosità. Nella fattispecie, trattavasi di manufatto realizzato in profilati metallici e con copertura a lastre prefabbricate nell’ambito di un edificio progettato in cemento armato.
E’ lecita la costruzione della veranda se non compromette il godimento degli altri condomini.
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