Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 22 gennaio 2014 n. 1277. E’ un «dovere morale e sociale», specie laddove sussistano le condizioni di «precarietà» in capo ad uno dei due. Il caso riguarda una donna che aveva rinunciato al lavoro e alla propria carriera per seguire il suo compagno in Cina. L’uomo pretendeva che la donna le restituisse le somme mensili di lire 1.650.000 che aveva corrisposto durante gli anni di convivenza alla convivente. La Corte di Cassazione ha precisato che «eventuali contribuzioni di un convivente all’altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale». La sentenza si insinua nel problema della inesistenza di una vera regolamentazione delle coppie di fatto, supplita sola da sentenze. La Corte sottolinea che “l’assistenza materiale tra conviventi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, può affermarsi indipendentemente dalle ragioni che abbiano indotto l’uno o l’altro in una situazione di precarietà sul piano economico … il discrimine fra l’adempimento dei doveri sociali e morali quale può individuarsi in qualsiasi contributo tra conviventi, destinato al menage quotidiano, ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo e l’atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare».
E’ un dovere l’aiuto economico alla compagna nella coppia di fatto.
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