Cassazione Civile Sezione III 27 ottobre 2015 n. 21782: atteso che la colpa deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, allo specialista è richiesta una diligenza particolarmente qualificata.
Il caso. Trattasi di un caso di asportazione di una neoformazione, prima diagnosticata benigna e successivamente, da parte di altra struttura, individuata come melanoma, con presenza massiva di metastasi, con conseguenti e necessari ulteriori interventi e trattamenti chemioterapici.
La decisione. In un arresto di ben 55 pagine, il Supremo Collegio ripropone lo schema probatorio in ambito di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica: in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il paziente-creditore ha il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità. A questo punto, la Corte si sofferma moltissimo sul concetto di diligenza spiegabile dal medico che deve essere correlata alla qualità del soggetto e valutata secondo criteri di normalità da apprezzarsi in relazione alle condizioni del medesimo, avuto in particolare riguardo alla relativa qualificazioneche richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’attività professionale espletata.
Il debitore è dì regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista, mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale. Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 II comma cc), al professionista – e a fortiori allo specialista – è allora richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (Cass. 31/5/2006 n. 12995). A tale stregua, l’impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato, quindi, corrispondente alla diligenza in relazione alla specìfica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, valendo tale standard a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. Lo sforzo tecnico, afferma la Corte, implica anche l’uso degli strumenti materiali normalmente adeguati in cui rientra la prestazione dovuta. Il normale esito della prestazione dipende dunque da una pluralità di fattori, quali il tipo di patologia, le condizioni generali del paziente, l’attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell’arte), l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità: la normalità risponde allora ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso, tenuto conto altresì degli obblighi di buona fede, correttezza, solidarietà sociale, lealtà, informazione e salvaguardia. A tale stregua, il medico e, a fortiori lo specialista, deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento.
Spiegati i margini della colpa ravvisabile sullo specialista, la Corte incide in tema di ambito dell’onere della prova: la prova della particolare difficoltà della prestazione (art. 2236 cc: il medico non risponde per colpa lieve) grava sempre sul medico. In tali circostanze è infatti indubitabilmente il medico specialista a conoscere le regole dell’arte.
Avv. Carmine Lattarulo